Sulla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2012 n. 285 un comunicato annuncia che il 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29 comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La procedura standardizzata si applica alle imprese che occupano fino a 10 ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/2008 (le aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., le centrali termoelettriche, gli impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di Lo schema della procedura standardizzata prevede quattro passi: 1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo (attività) e delle mansioni; 2) individuazione dei pericoli presenti in azienda; 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate; 4) definizione del programma di miglioramento.

Il documento si compone di due parti. La prima parte, che contiene le istruzioni e i supporti informativi utili alla compilazione della valutazione dei rischi si compone dei paragrafi: 1) Scopo; 2. Campo di applicazione; 3. Compiti e responsabilità; 4) Istruzioni operative. La seconda parte contiene la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi: – modulo n. 1.1 “descrizione generale dell’azienda”; – modulo n. 1.2 “lavorazioni aziendali e mansioni”; – modulo n. 2 “individuazione dei pericoli presenti in azienda”; – modulo n. 3 “valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento”.

Nel testo del decreto interministeriale viene stabilito che lo stesso entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, considerando che le procedure devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente per la valutazione dei rischi si basano unicamente su autocertificazione. Infine nel decreto viene preannunciato che, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, la Commissione consultiva permanente rielaborerà le procedure standardizzate, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

Il decreto interministeriale e le relative procedure standardizzate sono reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’interno della sezione “Sicurezza Lavoro”. Comunicato Ministero Lavoro: decreto interministeriale 30 novembre 2012 (G.U. 6 dicembre 2012 n. 285)